Guida · Dimissioni
Dimissioni online: come si fanno, passo passo
Questo sito non fornisce consulenza legale. Questa guida spiega le regole generali; non dice cosa si applica al tuo caso.
Regole verificate il
La risposta breve
Le dimissioni si danno solo online, con il modulo del Ministero del Lavoro: da solo con SPID o CIE, oppure tramite un patronato, un sindacato o un altro soggetto abilitato. Una lettera da sola non basta. Nel modulo la data di decorrenza è il giorno dopo l'ultimo giorno di lavoro, e puoi revocare le dimissioni entro 7 giorni.
Perché una lettera non basta
Dal 12 marzo 2016 le dimissioni e la risoluzione consensuale si fanno solo in modalità telematica, con il modulo del Ministero del Lavoro art. 26 d.lgs. 151/2015. Una lettera, un’e-mail o una PEC non producono l’effetto delle dimissioni.
Puoi comunque avvisare il tuo responsabile a voce o per iscritto, per cortesia. Ma il rapporto finisce solo con il modulo online.
La procedura non vale per:
- i dipendenti delle pubbliche amministrazioni;
- il lavoro domestico;
- le dimissioni e le risoluzioni firmate in una sede protetta (per esempio sindacale) o davanti a una commissione di certificazione art. 2113, c. 4, c.c.;
- i genitori nel periodo protetto (vedi più sotto).
Come dare le dimissioni: due strade
| Strada | Cosa serve | Note |
|---|---|---|
| Da solo, sul portale servizi.lavoro.gov.it | SPID o CIE | Gratis. Compili e invii tu |
| Tramite un soggetto abilitato: patronato, sindacato, ente bilaterale, commissione di certificazione, consulente del lavoro, uffici dell’Ispettorato del lavoro | Un documento e i dati del rapporto | Utile se non hai SPID o CIE, o se vuoi farti aiutare |
Il modulo è lo stesso per le dimissioni volontarie, le dimissioni per giusta causa e la risoluzione consensuale.
Passo passo con SPID o CIE
Le voci qui sotto vengono dal manuale utente del Ministero (versione del 2020). Sul portale i nomi possono essere cambiati di poco.
- Accedi a servizi.lavoro.gov.it con SPID o CIE e apri il servizio «Dimissioni volontarie».
- Scegli «Inserisci nuova dimissione» e seleziona il rapporto di lavoro dall’elenco. I dati arrivano dalle comunicazioni obbligatorie del datore di lavoro. Se il rapporto non c’è, usa l’opzione per un rapporto non presente in elenco.
- Lavoratore: codice fiscale, nome e cognome sono già compilati. Aggiungi la tua e-mail.
- Datore di lavoro: controlla e completa e-mail, PEC e sede di lavoro. La PEC dell’azienda si trova nel registro pubblico INI-PEC.
- Rapporto di lavoro: verifica la data di inizio e il tipo di contratto.
- Recesso: scrivi la data di decorrenza e scegli il tipo di comunicazione. Per la giusta causa c’è anche un campo per la motivazione.
- Invia e scarica la ricevuta in PDF. Annota il codice identificativo del modulo.
Dopo l’invio il modulo non si può correggere. Per cambiare un dato bisogna revocarlo e inviarne uno nuovo, entro i 7 giorni.
Data di decorrenza delle dimissioni: quale data scrivere
La data di decorrenza è il giorno successivo all’ultimo giorno di lavoro, cioè il giorno in cui, finito il preavviso, il rapporto cessa (FAQ del Ministero del Lavoro). Il portale non accetta la data di oggi né una data passata.
Per trovarla servono due informazioni del tuo contratto collettivo (CCNL): la durata del preavviso e da quando parte. Alcuni CCNL, come quello del commercio, lo fanno partire dal 1° o dal 16 del mese; altri dal giorno dopo la comunicazione.
Esempio. Invii il modulo il 2 novembre 2026. Il CCNL prevede 15 giorni di calendario.
| Regola del CCNL | Inizio del preavviso | Ultimo giorno di lavoro | Data di decorrenza da scrivere |
|---|---|---|---|
| Dal 1° o dal 16 del mese | 16 novembre 2026 | 30 novembre 2026 | 1° dicembre 2026 |
| Dal giorno dopo la comunicazione | 3 novembre 2026 | 17 novembre 2026 | 18 novembre 2026 |
Secondo le FAQ del Ministero, un errore nel calcolo del preavviso non rende invalide le dimissioni: la data effettiva della cessazione la indica poi il datore di lavoro nella sua comunicazione obbligatoria. Le parti possono anche accordarsi per spostare la data. Conviene comunque calcolarla bene: se lasci il lavoro prima della fine del preavviso, il datore di lavoro può chiederti un’indennità art. 2118, c. 2, c.c.. La durata e il calcolo sono spiegati nella guida sul preavviso di dimissioni.
Revocare le dimissioni entro 7 giorni
Puoi revocare le dimissioni (o la risoluzione consensuale) entro 7 giorni dall’invio, con la stessa procedura online art. 26 d.lgs. 151/2015. Ricevi una ricevuta di revoca.
Esempio: modulo inviato il 2 novembre 2026, revoca possibile fino al 9 novembre 2026. Per prudenza, il sito consiglia di farlo entro il 6 novembre 2026, per avere il tempo di passare da un patronato se SPID o CIE non funzionano.
Dopo i 7 giorni la revoca online non è più possibile. Un ripensamento, a quel punto, va concordato con il datore di lavoro.
Casi particolari
Genitori nel periodo protetto
Durante la gravidanza, nei primi tre anni di vita del bambino o nei tre anni dall’ingresso in famiglia di un minore adottato o in affidamento, le dimissioni vanno convalidate dall’Ispettorato territoriale del lavoro art. 55, c. 4, d.lgs. 151/2001. Senza convalida non producono effetti. In questo caso non si usa il modulo online delle dimissioni: si consegna la lettera al datore di lavoro e si chiede la convalida all’Ispettorato, con il modulo indicato sul suo sito.
Periodo di prova
Una circolare del Ministero del 2016 escludeva la procedura online durante la prova. Nel 2025 la Corte di Cassazione ha ritenuto invece che la procedura e la revoca valgano anche in prova Cass. ord. 24991/2025. Le due indicazioni non coincidono: la lettura più prudente è usare comunque il modulo online.
Dimissioni per giusta causa
Si sceglie «Giusta causa» e si scrive la motivazione. Non si lavora il preavviso. Le regole, le prove e la NASpI sono nella guida sulla giusta causa di dimissioni.
Assenza prolungata
Se resti assente senza giustificazione oltre il termine del CCNL, o in mancanza oltre 15 giorni, il datore di lavoro può considerare il rapporto risolto per tua volontà (le cosiddette dimissioni per fatti concludenti) art. 26, c. 7-bis, d.lgs. 151/2015. Deve informare l’Ispettorato, e tu puoi dimostrare di non aver potuto comunicare i motivi dell’assenza. Per lasciare il lavoro, la strada prevista dalla legge resta il modulo online. Termini, prove ed effetti sulla NASpI sono nella guida sulle dimissioni per fatti concludenti.
Dopo le dimissioni: cosa resta dovuto
Le dimissioni non cancellano quello che hai maturato. Alla fine del rapporto restano dovuti il TFR, le ferie e i permessi non goduti, i ratei di tredicesima (e di quattordicesima, se il CCNL la prevede) e l’ultimo stipendio. Il calcolo del TFR è nella guida calcolare il TFR con il coefficiente ISTAT; i tempi di pagamento in quando viene pagato il TFR.
Sulla NASpI: la legge la prevede per chi perde il lavoro involontariamente e, tra le dimissioni, per quelle per giusta causa art. 3 d.lgs. 22/2015; secondo l’INPS, anche per quelle date nel periodo tutelato di maternità o paternità. Dopo dimissioni volontarie, di regola, non spetta. Requisiti, durata e domanda sono nella guida NASpI: come funziona e quanto dura. Per i casi particolari, un patronato può aiutarti a capire le regole.
Il percorso: verificare, prepararsi, passo successivo
- Verificare (gratis): con il calcolatore del preavviso trovi l’ultimo giorno di lavoro e la data di decorrenza.
- Prepararsi (gratis): la scheda per le dimissioni online riprende le voci del modulo e, se vuoi, ti ricorda l’ultimo giorno per la revoca. Il modulo lo invii tu, sul portale del Ministero o tramite un soggetto abilitato.
- Passo successivo: dopo l’ultima busta paga, confronta gli importi con il calcolatore del TFR. Se manca qualcosa, puoi chiederlo per iscritto con una messa in mora (9 €, oppure 19 € con il sollecito datato e i promemoria).
Lista da stampare
Prima di inviare le dimissioni online
La scheda gratuita per le dimissioni online
Inserisci la data di invio e il preavviso del tuo CCNL. La scheda calcola l'ultimo giorno di lavoro e la data di decorrenza da scrivere nel modulo, riprende le voci del modulo una per una e ti ricorda, se vuoi, l'ultimo giorno per la revoca. È gratuita e non sostituisce il modulo del Ministero, che invii tu.
Apri la scheda gratuita