Guida · Dimissioni
Dimissioni per fatti concludenti: come funzionano e cosa cambia per la NASpI
Questo sito non fornisce consulenza legale. Questa guida spiega le regole generali; non dice cosa si applica al tuo caso.
Regole verificate il
La risposta breve
Dal 2025, se il lavoratore resta assente senza giustificazione oltre il termine del CCNL o, in mancanza, per più di 15 giorni, il datore di lavoro può comunicarlo all'Ispettorato del lavoro e considerare il rapporto risolto per volontà del lavoratore. Il lavoratore può evitarlo dimostrando che non poteva comunicare i motivi dell'assenza. In questo caso la NASpI non spetta, secondo l'INPS; TFR, ferie e ratei restano dovuti.
Che cosa sono
Di regola le dimissioni si danno solo online, con il modulo del Ministero del Lavoro. Dal 12 gennaio 2025 esiste un’altra strada, che parte dal datore di lavoro: le cosiddette dimissioni per fatti concludenti art. 26, c. 7-bis, d.lgs. 151/2015, introdotto dall’art. 19 l. 203/2024.
La regola: se il lavoratore resta assente senza giustificazione oltre il termine previsto dal CCNL o, se il CCNL non lo prevede, per più di 15 giorni, il datore di lavoro lo comunica all’Ispettorato e il rapporto si intende risolto per volontà del lavoratore.
Non è automatico. Il datore di lavoro può usare questa procedura, ma può anche scegliere la strada disciplinare. E il lavoratore può dimostrare che l’assenza aveva un motivo che non poteva comunicare.
Quanti giorni di assenza: 15, o il termine del CCNL
| Lettura | Che cosa dice |
|---|---|
| Legge | Termine del CCNL; in mancanza, assenza superiore a 15 giorni |
| Ministero del Lavoro circ. 6/2025 | Giorni di calendario, se il CCNL non dice altro. Il termine del CCNL si applica «senz’altro» se è più lungo di 15 giorni |
| Alcuni giudici | Hanno applicato anche termini del CCNL più brevi (Tribunale di Trento, 2025), oppure contato 15 giorni lavorativi (Corte d’appello di Bologna, sentenza 508/2026) |
Le decisioni dei giudici non sono uniformi e, a quanto risulta al 20 ottobre 2026, la Corte di cassazione non si è ancora pronunciata. La lettura più prudente, per un lavoratore, è la più breve: considerare che il limite può essere superato già dopo 15 giorni di calendario di assenza non giustificata.
Una cosa è chiara: i termini più brevi che alcuni CCNL prevedono per il licenziamento disciplinare per assenza non valgono, secondo il Ministero, per le dimissioni per fatti concludenti.
Come funziona la procedura
- L’assenza supera il termine. Secondo il Ministero, la comunicazione è possibile dal sedicesimo giorno di assenza, o anche dopo.
- Il datore di lavoro avvisa l’Ispettorato territoriale del lavoro del luogo in cui si svolge il rapporto, e deve inviare copia di quella comunicazione anche al lavoratore.
- L’Ispettorato può verificare che la comunicazione sia vera.
- La cessazione ha effetto dalla data indicata nella comunicazione obbligatoria di cessazione, che non può essere anteriore alla comunicazione all’Ispettorato.
Esempio. Assenza ingiustificata dal 2 novembre 2026, CCNL senza un termine specifico. Contando i giorni di calendario, il quindicesimo giorno è il 16 novembre: dal 17 novembre 2026 il datore di lavoro può inviare la comunicazione all’Ispettorato. Se la invia il 18 novembre, il rapporto non può cessare prima del 18 novembre. Contando i giorni lavorativi, la data arriverebbe più tardi.
La procedura non si applica ai genitori nel periodo protetto (gravidanza e primi anni del bambino), per i quali le dimissioni devono essere convalidate dall’Ispettorato art. 55 d.lgs. 151/2001.
Come si evita: la prova del lavoratore
Il rapporto non si risolve se il lavoratore dimostra di non aver potuto comunicare i motivi dell’assenza (per esempio un ricovero), oppure di averli comunicati. La prova tocca al lavoratore art. 26, c. 7-bis, d.lgs. 151/2015; circ. Ministero del Lavoro 6/2025.
Per questo contano i documenti: certificati medici, ricevute di invio, messaggi al datore di lavoro, la copia della comunicazione all’Ispettorato con la data in cui l’hai ricevuta. Sono i documenti che l’Ispettorato può esaminare quando verifica la comunicazione del datore di lavoro.
E se non sei d’accordo?
Come contestare una cessazione per fatti concludenti, ed entro quali termini, non è ancora chiaro. In almeno un caso un giudice ha considerato la cessazione come un licenziamento orale inefficace e ha ordinato la reintegrazione (Tribunale di Trento, 2025). Non è detto che il termine di 60 giorni previsto per impugnare un licenziamento si applichi a questo caso, ma la lettura più prudente è non lasciarlo passare: muoversi entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione. Come funzionano quei 60 giorni è spiegato nella guida termine per impugnare il licenziamento.
La lettera di impugnazione del sito non copre questo caso. Un sindacato (ufficio vertenze), un patronato o un avvocato possono valutare la situazione.
Cosa resta dovuto, e cosa no
| Voce | Dovuta? | Riferimento |
|---|---|---|
| TFR | Sì, in ogni caso di cessazione | art. 2120 c.c. |
| Ferie e permessi non goduti | Sì | art. 10 d.lgs. 66/2003 |
| Ratei di tredicesima (e di quattordicesima, se prevista) | Sì, per i mesi lavorati | CCNL |
| Retribuzione dei giorni di assenza ingiustificata | No | circ. Ministero del Lavoro 6/2025 |
| Indennità di mancato preavviso | Il datore di lavoro può trattenerla dalle competenze di fine rapporto | circ. Ministero del Lavoro 6/2025 |
| NASpI | No, secondo l’INPS | circ. INPS 154/2025; mess. INPS 639/2025 |
Il calcolo delle ferie è nella guida sulle ferie non godute; quello della possibile trattenuta per il preavviso nella guida sulle dimissioni senza preavviso.
Dimissioni per fatti concludenti e NASpI
Secondo l’INPS, una cessazione per fatti concludenti non dà diritto alla NASpI, perché non è una perdita involontaria del lavoro art. 3 d.lgs. 22/2015; circ. INPS 154/2025. Per lo stesso motivo il datore di lavoro non paga il contributo dovuto all’INPS in caso di licenziamento mess. INPS 639/2025.
La circolare INPS indica due situazioni diverse:
- se il datore di lavoro, per un’assenza prolungata, sceglie invece il licenziamento disciplinare (giusta causa o giustificato motivo soggettivo), la NASpI può spettare, con gli altri requisiti;
- se il lavoratore, dopo l’avvio della procedura, si dimette per giusta causa, prevalgono le dimissioni, e la NASpI può spettare se la giusta causa è documentata come chiede l’INPS.
Requisiti e domanda sono nella guida NASpI: come funziona e quanto dura.
Se vuoi lasciare il lavoro
L’assenza non è un modo per dimettersi: il rischio è perdere la NASpI e subire la trattenuta del preavviso, senza controllare la data di fine. La strada prevista dalla legge resta il modulo online, che si può revocare entro 7 giorni. Tutti i passaggi sono nella guida sulle dimissioni online; se c’è un motivo grave, vedi la guida sulla giusta causa di dimissioni.
Il percorso: verificare, chiedere, passo successivo
- Verificare (gratis): calcola il TFR con il calcolatore del TFR e confronta, al lordo, TFR, ferie e ratei con l’ultima busta paga.
- Chiedere: se mancano somme di fine rapporto, puoi chiederle con una messa in mora, che firmi e invii tu (9 €, oppure 19 € con il sollecito datato e i promemoria).
- Passo successivo: per contestare la cessazione, un sindacato, un patronato o un avvocato, il prima possibile.
Lista da stampare
Se il datore di lavoro parla di dimissioni per fatti concludenti
Le somme di fine rapporto restano dovute
Anche quando il rapporto finisce per fatti concludenti, il datore di lavoro deve pagare TFR, ferie non godute e ratei. Calcola il TFR e confronta gli importi con l'ultima busta paga, gratis. È una stima basata sui dati che inserisci.
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