Guida · TFR

Fondo di garanzia INPS per il TFR e le ultime mensilità

Questo sito non fornisce consulenza legale. Questa guida spiega le regole generali; non dice cosa si applica al tuo caso.

Regole verificate il

Aggiornato il · 7 min di lettura

La risposta breve

Se il datore di lavoro è insolvente, il Fondo di garanzia dell'INPS paga il TFR e le ultime tre mensilità di stipendio, queste entro un tetto di legge. Servono la fine del rapporto e l'insolvenza accertata: con una procedura concorsuale (per esempio la liquidazione giudiziale) o con un'esecuzione forzata senza risultato. La domanda si fa solo online, da soli con SPID, CIE o CNS, tramite un patronato (gratis) o un avvocato.

Prepara il promemoria

Che cos’è il Fondo di garanzia INPS

È un fondo gestito dall’INPS che paga al posto del datore di lavoro insolvente art. 2 l. 297/1982:

  • il TFR, per intero, con la rivalutazione;
  • le ultime tre mensilità di stipendio non pagate d.lgs. 80/1992.

Riguarda i dipendenti del settore privato. Il Fondo interviene anche se il datore non ha versato il contributo che lo finanzia.

Quando interviene il Fondo di garanzia

Servono sempre la fine del rapporto di lavoro e un credito non pagato. Poi dipende dal datore di lavoro circ. INPS 70/2023, par. 5.

Situazione del datore Cosa serve
Soggetto a procedura concorsuale: liquidazione giudiziale (ex fallimento), concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria Procedura aperta e credito ammesso allo stato passivo
Non soggetto a procedure concorsuali (per esempio un piccolo imprenditore sotto le soglie di legge) Un titolo esecutivo (sentenza, decreto ingiuntivo, verbale di conciliazione) e un’esecuzione forzata seria rimasta senza risultato, in tutto o in parte

Se il datore non paga ma non è insolvente, il Fondo non interviene. In quel caso si parte da una richiesta scritta: la guida quando viene pagato il TFR spiega i passi.

Nella procedura concorsuale il credito si fa ammettere allo stato passivo con una domanda al curatore. Un sindacato o un avvocato possono aiutarti a presentarla.

Cosa paga e cosa non paga

Voce Coperta?
TFR rimasto in azienda Sì, per intero
Ultime tre mensilità di stipendio Sì: gli ultimi tre mesi del rapporto, se cadono nei 12 mesi prima della domanda di apertura della procedura (o del ricorso per il recupero dei crediti, se il datore non è soggetto a procedure). Entro un tetto: tre volte l’importo massimo mensile della cassa integrazione straordinaria, al netto delle trattenute
Ratei di tredicesima e delle altre mensilità aggiuntive Sì, quelli dei tre mesi coperti
Ferie non godute Solo quelle maturate nei tre mesi coperti
Indennità di mancato preavviso No
TFR versato a un fondo pensione No: per quella parte il Fondo non interviene
TFR versato al Fondo di Tesoreria INPS Regole particolari: chiedi al patronato

Fonte: circ. INPS 70/2023, par. 4, 8 e 9. Per i contributi non versati a un fondo pensione esiste una tutela separata, che questa guida non tratta.

Quando si può presentare la domanda

Non subito. Nella liquidazione giudiziale (ex fallimento), la domanda si può presentare di regola dal 31° giorno dopo il deposito dello stato passivo dichiarato esecutivo. Le fonti non contano tutte dallo stesso giorno: alcune partono dalla comunicazione del curatore. La lettura più prudente è contare dalla data più tardiva tra le due. Se un credito è stato contestato con un’opposizione, il termine parte dalla decisione su quella contestazione. Per l’esecuzione forzata il momento cambia: lo indica il patronato.

Esempio. Stato passivo esecutivo depositato e comunicato dal curatore il 10 marzo 2027: domanda possibile dal 10 aprile 2027.

Come presentare la domanda

La domanda si presenta solo online circ. INPS 70/2023, par. 10:

  • da soli, sul sito dell’INPS, con SPID, CIE o CNS;
  • tramite un patronato, che la presenta gratuitamente;
  • tramite un avvocato.

Una domanda inviata in altro modo (posta, PEC, sportello) non è procedibile.

Con il servizio online aperto ai cittadini nel dicembre 2024 non servono più i vecchi moduli (SR52 e simili). Si possono allegare file .eml: se alleghi così com’è il messaggio PEC del curatore, non servono l’estratto dello stato passivo e la sua attestazione di conformità messaggi INPS 4429/2024 e 2172/2025.

Documenti di solito utili:

  • messaggio PEC del curatore (oppure estratto dello stato passivo esecutivo);
  • buste paga, almeno degli ultimi mesi;
  • lettera o contratto di assunzione;
  • lettera di licenziamento o altra prova della fine del rapporto;
  • se il datore non è soggetto a procedure: titolo esecutivo e verbali del pignoramento senza risultato;
  • IBAN di un conto intestato a te.

Quale importo conta. Nella procedura conta l’importo ammesso allo stato passivo. Esempio: TFR calcolato 5.494,72 €, TFR ammesso 5.490,00 €. La differenza di 4,72 € va chiarita con il curatore, ma il Fondo parte dall’importo ammesso. Per calcolare il TFR atteso c’è il calcolatore del TFR; il metodo è spiegato nella guida calcolare il TFR con il coefficiente ISTAT.

Quanto tempo ci vuole

La legge fissa un termine di 60 giorni dalla domanda, che la Cassazione descrive come il termine per l’esame da parte dell’INPS art. 2 l. 297/1982.

Esempio. Domanda presentata il 15 aprile 2027: pagamento atteso entro il 14 giugno 2027. Se passa il termine senza risposta, un patronato può verificare lo stato della domanda.

Entro quando: le scadenze

  • TFR: il diritto si prescrive in 5 anni dalla fine del rapporto art. 2948 c.c.; circ. INPS 70/2023, par. 4.
  • Ultime tre mensilità: secondo la Cassazione il termine è di 1 anno e decorre dalla dichiarazione di esecutività dello stato passivo, non dalla chiusura della procedura Cass. 32/2020. Il punto non è del tutto pacifico: la lettura più prudente è considerare questa data come la più vicina, e non aspettarla.

Esempio. Stato passivo esecutivo il 10 marzo 2027: per le ultime mensilità, ultimo giorno prudente il 9 marzo 2028; data di invio consigliata dal sito il 28 febbraio 2028. In pratica conviene presentare la domanda appena è possibile.

Il percorso: verificare, preparare, passo successivo

  1. Verificare (gratis): calcola il TFR con il calcolatore del TFR e confrontalo con l’ultima busta paga e con l’importo ammesso allo stato passivo.
  2. Preparare: il promemoria per la domanda al Fondo di garanzia raccoglie dati, importi, date e documenti (9 €, oppure 19 € con i promemoria delle scadenze). Il sito non presenta la domanda: la presenti tu sul sito dell’INPS, oppure un patronato, gratuitamente.
  3. Passo successivo: se l’INPS respinge la domanda o non risponde, un patronato, un sindacato o un avvocato possono indicarti come procedere.

Se hai perso il lavoro, puoi chiedere anche la NASpI, che è un’altra prestazione: la guida NASpI: come funziona e quanto dura spiega requisiti e termini.

Lista da stampare

Per la domanda al Fondo di garanzia

Prepara la domanda al Fondo di garanzia

Un promemoria in italiano con i tuoi dati, gli importi, le date utili e l'elenco dei documenti, da usare sul sito dell'INPS o da portare al patronato. Il sito non presenta la domanda per te. Un patronato può presentarla gratuitamente: il promemoria ti aiuta a prepararla, da solo o con lui. 9 €, oppure 19 € con i promemoria delle scadenze.

Prepara il promemoria